Art. 7.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione o ente locale

 

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può disporre incentivi finanziari di durata annuale, rinnovabili per un massimo di dieci anni consecutivi, a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.
      2. Tali incentivi possono essere concessi anche sotto forma di agevolazioni fiscali e tributarie nelle materie di rispettiva competenza o di canoni o prezzi ridotti per la fruizione di servizi di pubblico interesse, se del caso mediante apposite convenzioni con i soggetti esercenti tali servizi.
      3. Gli incentivi sono revocati immediatamente ove cessino i presupposti di cui al comma 1 ed è fatta salva la possibilità dell'ente di procedere al loro recupero in proporzione al periodo di effettiva sussistenza dei detti presupposti, con maggiorazione di interessi legali, anche tramite ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      4. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a soggetti già residenti nei piccoli comuni che adottino e portino a termine iniziative di recupero edilizio di edifici, diversi da quelli di residenza, dimora o domicilio, siti nei comuni stessi e di loro proprietà oppure che avviino in tali comuni un'attività economica.